Art. 5.
(Finanziamento).

      1. Il Ministero degli affari esteri eroga finanziamenti agli enti gestori per le attività di cui all'articolo 1, sulla base di progetti di attività che si inquadrano nelle priorità e nelle strategie definite dal piano Paese. Tali finanziamenti sono diretti anche al supporto delle iniziative di formazione dei docenti e non sono erogati agli enti o per le attività che nonrisultino sottoposti alle procedure

 

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di accreditamento e di certificazione di cui all'articolo 4. I finanziamenti sono erogati dal Ministero degli affari esteri anche tenendo conto della compartecipazione degli enti gestori alla realizzazione delle diverse attività.
      2. Il Ministero degli affari esteri stipula convenzioni triennali con gli enti gestori solo in presenza di garanzie sufficienti presentate da ciascun contraente, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma 3.